INTERROGAZIONE n. 230 del 21/10/2016
Interrogazione n.230/10^ di iniziativa dei Consiglieri G. GRAZIANO, recante: "Sui pagamenti delle Borse lavoro"

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
la Regione Calabria sul BURC n° 41 del 15 ottobre 2010 Parte III pubblicava avviso pubblico per " aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse lavoro, di incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua come adattamento alle competenze";
la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione dell'Avviso ammontava complessivamente a €. 105.000.000,00 (centocinque Mln/€.), a valere sulle risorse del POR Calabria FSE 2007 - 2013, di cui: Asse I Adattabilità - Obiettivo specifico A - €. 27.000.000,00 (ventisette Mln/€.) - Obiettivo specifico B - €. 3.000.000,00 (tre Mln/€.);
Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico E - €. 75.0000.000,00 (settantacinque Mln/€.);
nel succitato avviso, si prevedeva al punto 6 : "Articolazione dell'intervento" « Il programma integrato, è finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili, e/o disoccupati o inoccupati ai sensi del Dlgs n.297/2002;
ai destinatari dell'intervento veniva riconosciuta una quota di sostegno al reddito (c.d.Borsa Lavoro) di ammontare pari a €. 900,00 mensile per un numero di 9 (nove) mensilità, per un valore totale di ogni Borsa pari ad €. 8.100,00. Rimaneva a carico dell'impresa la copertura dei costi assicurativi obbligatori di legge e della eventuale responsabilità civile verso terzi;
ogni Borsa, inoltre, indicava un inserimento nella struttura ospitante per la durata di n° 9 mesi, per un impegno settimanale dei destinatari pari a 35 ore, durante i quali dovevano essere attivati percorsi formativi, da realizzarsi all'interno dei contesti produttivi;
per i lavoratori svantaggiati veniva prevista la somma di €. 3.545.250,12;
considerato che: in data 11/10/2011 la titolare della Parafarmacia sita alla via Polisportivo in Castrovillari ( Cosenza ), ammessa al contributo di cui sopra, sottoscriveva la Convenzione Rep. N.240 con la REGIONE CALABRIA CUPJ55G10000610007, per la concessione di una borsa lavoro, finalizzata all'inserimento di n. l impiegata di concetto rientrante nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi dell'art.2, comma 18, del Regolamento 800/2008;
la titolare della suddetta Parafarmacia in data 14.08.2012, procedeva all'assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice di cui sopra, ben prima della scadenza del primo anno, di conseguenza chiedeva l'estensione del contributo, per come previsto da regolamento, anche per il secondo anno;
la titolare della Parafarmacia ha regolarmente comunicato la volontà di poter usufruire degli incentivi previsti anche per la seconda annualità, trasmettendo mensilmente la rendicontazione contabile, corredata dalla busta paga corrisposta alla dipendente nonché della copia dell'assegno salariale;
allo stato la Regione Calabria ha erogato solo una annualità delle due previste;
Per sapere:
quali iniziative urgenti ed improcrastinabili saranno poste in essere per la liquidazione finale del saldo della borsa lavoro concessa alla suddetta Parafarmacia.

Allegato:

21/10/2016
G. GRAZIANO,